domenica, Settembre 22, 2024
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Grano: dal TAR Lazio ok su obbligo indicazione origine

Resta in vigore il decreto interministeriale sulle etichette: dal 17 febbraio prossimo scatta l’obbligo. Il ministro Martina: “Avanti per la massima informazione ai consumatori”

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n. 6194/2017, ha respinto la richiesta di sospendere il decreto interministeriale che introduce l’obbligo di indicazione d’origine del grano nella pasta. Ne dà notizia il Mipaaf spiegando che il Tribunale ha ritenuto “prevalente l’interesse pubblico volto a tutelare l’informazione dei consumatori, considerato anche l’esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l’importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d’origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento e dell’ingrediente primario”. Il provvedimento firmato dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda entrerà in vigore come previsto il 17 febbraio 2018.

“La decisione del Tar del Lazio – ha commentato il Ministro Martina – conferma il diritto dei consumatori alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta. Il nostro lavoro a tutela delle produzioni italiane va avanti, per valorizzare l’origine delle materie prime e rafforzare le filiere agroalimentari. Crediamo che questo provvedimento debba essere esteso a tutta l’Unione europea, perché si tratta di una scelta di equità, competitività e giustizia”.

Oltre l’85% degli italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta. È questo il dato emerso dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

Cosa prevede il Decreto Grano/Pasta

Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

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