giovedì, Novembre 21, 2024
Ambiente

Stop definitivo nel comparto alimentare a tutte le buste non compostabili

Dal 1 gennaio 2018 tutte le buste in circolazione per il trasporto di merci o prodotti o utilizzate come imballaggio primario dell’intero comparto agroalimentare dovranno essere biodegradabili, con un contenuto minimo del 40% di materia prima rinnovabile

La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno approvata ieri alla Camera definisce le nuove norme sulle borse di plastica leggere.

A partire dal 1° gennaio 2018 le buste con spessore della singola parete inferiore ai 15 micron, con o senza manici, utilizzate per trasportare e/o asportare merci, per igiene e/o come imballaggio primario di prodotti alimentari quali carni, pesce, prodotti da forno e di gastronomia, frutta e verdura dovranno infatti  essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale UNI EN 13432; si richiede inoltre che queste siano realizzate con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dall’1.1.2020 e il 60% dall’1.1.2021) determinato in base allo standard UNI CEN/TS;  dovranno poi essere idonee all’uso alimentare e cedute esclusivamente a pagamento.

Così come gli shopper per asporto merci, le nuove buste non potranno dunque essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci.

Biodegradabilità, compostabilità e contenuto di materia prima rinnovabile dovranno poi essere certificati da organismi accreditati.

Per chi contravviene alla legge sono previste pesanti sanzioni che potranno sfiorare i 100.000 euro.

Il nuovo dispositivo è finalizzato ad impedire l’utilizzo di diciture come “per uso interno” oppure “non per asporto merci” su cui è proliferata un’ampia illegalità, con grave detrimento dell’ambiente e nocumento per gli operatori onesti e per la filiera dei produttori e dei trasformatori di biopolimeri.

La nuova norma conferma poi il contenuto della legge 28/2012 relativa alle sporte della spesa monouso: rimangono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi.

Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Cristiana Persia

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