Epaca Coldiretti: così il congedo parentale
Il “congedo parentale”, ovvero la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, è stato, in via sperimentale, riformato con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1 della legge delega n. 183/2014 (Jobs act). Quindi, le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici, previsti dalle riforme in questione, potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che ne individuino adeguata copertura finanziaria. Tali diritti valgono anche per i genitori adottivi o affidatari, entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e cessa comunque con la maggiore età dello stesso. Secondo quanto chiarisce il patronato Epaca Coldiretti, tra le novità attivate per il 2015 vi è: 1) l’elevazione da 8 a 12 anni dell’età del bambino per fruire del congedo parentale 2) l’estensione al padre lavoratore autonomo e libero-professionista, delle disposizioni in materia di indennità di maternità; 3) I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente; 4) prolungamento del diritto al trattamento economico di maternità, anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dovuto a colpa grave. Ci sono novità anche per quanto riguarda gli indennizzi spettanti ai genitori che usufruiscono del congedo parentale nel 2015, che Giuseppe Colantuoni, responsabile provinciale di Epaca Coldiretti, così sintetizza: 1) La riforma eleva, anche nei casi di adozione o affidamento, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, i genitori hanno diritto all’indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera; ciò vale sempre limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015; 2) il congedo parentale, entro i sei anni di età del bambino e nei limiti dei sei mesi, è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente; 3) I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. 4) il congedo parentale non è indennizzato per i periodi fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino. I genitori potranno rivolgersi agli uffici di patronato per la consulenza e la predisposizione della documentazione e della domanda di congedo parentale.